8:42 am, 20 Settembre 26 calendario

Torino, psicologa sospesa per la relazione con un ex paziente

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Torino, una psicologa piemontese è stata sospesa dall’Ordine degli psicologi del Piemonte dopo aver avuto una relazione sentimentale con un uomo che aveva seguito professionalmente in una comunità. La storia è iniziata nel gennaio 2023, dopo la conclusione del percorso terapeutico, ed è durata circa otto mesi. A segnalare il caso è stata la sorella dell’uomo, preoccupata per le conseguenze della rottura. La professionista ha impugnato il provvedimento, ma il Tribunale di Torino ha confermato la decisione disciplinare, ritenendo rilevante anche il breve intervallo tra la fine del rapporto professionale e l’inizio della relazione.

La relazione iniziata dopo la fine della terapia

La vicenda nasce all’interno di una comunità del Torinese, dove la professionista lavorava come psicologa e seguiva il giovane nel suo percorso.

Secondo la ricostruzione emersa nel procedimento, durante la permanenza dell’uomo nella struttura si sarebbe sviluppato un forte coinvolgimento personale nei confronti della terapeuta. Il rapporto professionale sarebbe poi terminato e, successivamente, i due avrebbero cominciato a frequentarsi al di fuori della comunità.

La relazione sentimentale è iniziata nel gennaio 2023 ed è proseguita fino all’agosto dello stesso anno. Fu la psicologa, secondo quanto riportato nelle ricostruzioni della vicenda, a interrompere il rapporto dopo circa otto mesi.

È proprio la sequenza temporale ad avere assunto un peso significativo nel procedimento disciplinare e nella successiva valutazione giudiziaria.

Il punto non riguarda infatti soltanto il fatto che la relazione sia avvenuta quando l’uomo non era più formalmente un paziente. La questione affrontata dal procedimento riguarda il rapporto di fiducia e la precedente posizione professionale, oltre alla distanza temporale tra la conclusione della terapia e l’inizio della relazione personale.

La segnalazione della sorella dopo la rottura

La vicenda è emersa dopo la fine della relazione.

La sorella dell’uomo, vedendolo soffrire per l’interruzione del rapporto, ha deciso di raccontare quanto era accaduto. Inizialmente avrebbe informato il marito della psicologa e successivamente avrebbe presentato una segnalazione all’Ordine degli psicologi del Piemonte.

Da quella segnalazione sono partiti gli accertamenti dell’organismo professionale, che hanno portato alla ricostruzione della relazione e all’apertura del procedimento disciplinare.

La circostanza è rilevante perché il procedimento non è nato da un’iniziativa della magistratura penale, ma dall’attività dell’ordine professionale, chiamato a verificare il rispetto delle regole deontologiche da parte dell’iscritta.

L’Ordine ha quindi valutato il comportamento della professionista alla luce delle norme che disciplinano il rapporto tra psicologo e persona assistita.

Cosa prevede il Codice deontologico degli psicologi

Al centro della decisione c’è l’articolo 28 del Codice deontologico degli psicologi italiani.

La norma stabilisce che lo psicologo deve evitare commistioni tra il ruolo professionale e la vita privata quando queste possano interferire con l’attività professionale o arrecare danno all’immagine della professione.

Il testo attualmente vigente prevede inoltre espressamente che costituisca una grave violazione deontologica instaurare relazioni di natura affettivo-sentimentale o sessuale nel corso del rapporto professionale. La stessa disposizione vieta allo psicologo di sfruttare la posizione professionale per ottenere vantaggi indebiti, diretti o indiretti.

Il Codice non si limita dunque a disciplinare il momento della seduta terapeutica. Il rapporto tra professionista e paziente è considerato una relazione caratterizzata da una particolare asimmetria di ruolo, fiducia e influenza, elementi che possono continuare ad avere rilevanza anche quando il percorso professionale si è formalmente concluso.

È questo uno degli aspetti sui quali si è concentrata la controversia arrivata davanti al Tribunale di Torino.

La difesa della psicologa: «Tentavo di lasciarlo»

Nel procedimento la professionista ha fornito una propria ricostruzione dei fatti.

La psicologa ha sostenuto di aver inizialmente cercato di scoraggiare l’uomo e di essersi trovata in una situazione nella quale avrebbe subito pressioni e minacce. Secondo la sua versione, ogni tentativo di interrompere la relazione sarebbe stato accompagnato dalla minaccia dell’uomo di raccontare la vicenda.

La donna ha inoltre spiegato di essersi sentita in colpa per avere accettato di incontrare l’ex paziente in un contesto diverso da quello della comunità. Un incontro a Milano, dove stava frequentando un master, avrebbe preceduto l’inizio della relazione.

Si tratta della versione difensiva della professionista, riportata nel procedimento e dalle cronache, che non ha però impedito all’Ordine di confermare la propria valutazione disciplinare.

Il successivo ricorso al Tribunale di Torino non ha modificato l’esito.

Il Tribunale di Torino conferma la sospensione

La psicologa ha impugnato il provvedimento dell’Ordine degli psicologi del Piemonte, portando la controversia davanti al Tribunale di Torino.

I giudici hanno confermato la decisione dell’organismo professionale. Nella motivazione, secondo quanto riportato dalle ricostruzioni del provvedimento, è stata attribuita particolare importanza al poco tempo trascorso tra la fine della relazione professionale e l’inizio di quella sentimentale.

La valutazione del Tribunale si è concentrata sulla possibilità che, nonostante la conclusione formale del percorso terapeutico, non fosse ancora venuta meno la situazione di dipendenza in senso lato che aveva caratterizzato il precedente rapporto tra terapeuta e paziente.

In altre parole, per i giudici la semplice conclusione formale della terapia non sarebbe stata sufficiente, in quel caso, a cancellare immediatamente la precedente asimmetria tra professionista e paziente.

Il procedimento ha inoltre comportato per la psicologa il pagamento di 7 mila euro di spese legali, secondo quanto riportato dalle cronache.

Perché la fine della terapia non chiude automaticamente il rapporto professionale

La vicenda torinese riporta al centro un tema particolarmente delicato per tutte le professioni di aiuto: quando termina davvero l’influenza di un rapporto terapeutico?

La conclusione formale di un percorso psicologico segna la fine dell’attività professionale, ma non necessariamente cancella dall’oggi al domani il rapporto di fiducia costruito nel corso delle sedute.

Il paziente può avere condiviso con il terapeuta informazioni estremamente personali, fragilità, difficoltà familiari, esperienze traumatiche e aspetti della propria vita che non avrebbe necessariamente raccontato ad altre persone.

Per questo le regole deontologiche attribuiscono grande importanza alla necessità di proteggere l’autonomia della persona assistita e di impedire che il rapporto professionale possa trasformarsi in una fonte di vantaggi personali per il terapeuta.

L’Ordine degli psicologi del Piemonte, nel testo del proprio Codice, richiama proprio il dovere dello psicologo di prestare particolare attenzione alla propria influenza e di non utilizzare indebitamente la fiducia o eventuali situazioni di dipendenza degli utenti.

Un caso diverso da una semplice relazione tra adulti

La vicenda può essere letta anche sotto un profilo più generale.

Tra due adulti consenzienti una relazione sentimentale appartiene normalmente alla sfera privata. Quando però tra le due persone è esistito un rapporto terapeutico, entra in gioco anche una dimensione professionale.

È questo il motivo per cui il caso non è stato trattato semplicemente come una vicenda privata.

L’Ordine professionale non ha valutato soltanto la relazione sentimentale in sé, ma il modo in cui quella relazione si collocava rispetto al precedente rapporto psicologo-paziente e agli obblighi imposti alla professionista dal proprio ruolo.

La stessa formulazione dell’articolo 28 del Codice deontologico sottolinea infatti il rischio di commistione tra vita privata e ruolo professionale.

La vicenda risale al 2023, ma la decisione arriva ora

Un elemento da tenere distinto riguarda la cronologia.

I fatti al centro del procedimento risalgono al 2023: la relazione sarebbe cominciata a gennaio e terminata ad agosto. La segnalazione all’Ordine è arrivata successivamente e ha dato origine agli accertamenti disciplinari.

La notizia della conferma giudiziaria della sospensione è invece diventata pubblica nel settembre 2026, con la ricostruzione del procedimento davanti al Tribunale di Torino.

La differenza temporale è importante perché evita di confondere la data dei fatti con quella della decisione.

Non si tratta quindi di una relazione appena iniziata o di un provvedimento adottato immediatamente dopo gli eventi, ma di una controversia disciplinare arrivata successivamente davanti ai giudici.

Il principio al centro della decisione

Al di là dei dettagli della storia personale, il caso torinese mette in evidenza un principio preciso: la conclusione di una terapia non elimina automaticamente ogni responsabilità deontologica legata al precedente rapporto professionale.

Nel caso esaminato dal Tribunale, la vicinanza temporale tra la fine del percorso terapeutico e l’inizio della relazione è stata considerata un elemento significativo.

La decisione non riguarda quindi soltanto ciò che è accaduto tra due persone nella loro vita privata, ma il modo in cui una professionista ha gestito il passaggio da una relazione terapeutica a una relazione personale.

La normativa deontologica esistente pone proprio questo tipo di situazione sotto particolare attenzione, tutelando la dignità, l’autonomia e la libertà di scelta del paziente e imponendo al professionista di non sfruttare la posizione acquisita attraverso il proprio ruolo.

La sospensione resta confermata

Dopo il ricorso della professionista, il Tribunale di Torino ha confermato il provvedimento dell’Ordine degli psicologi del Piemonte.

La vicenda lascia così un caso significativo sul rapporto tra professione psicologica, vita privata e responsabilità deontologica. La relazione era iniziata dopo la conclusione formale del percorso terapeutico, ma il procedimento ha considerato determinante la storia precedente tra i due e il breve intervallo tra le due fasi.

La segnalazione della sorella dell’uomo ha fatto emergere il caso, l’Ordine ha avviato gli accertamenti e il successivo ricorso giudiziario non ha modificato la sanzione.

Il punto centrale della decisione è dunque la tutela del rapporto fiduciario costruito durante la terapia: per il Tribunale, nel caso specifico, la sua conclusione formale non è stata sufficiente a eliminare le implicazioni deontologiche della successiva relazione sentimentale.

20 Settembre 2026 ( modificato il 19 Settembre 2026 | 18:47 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA