Datore di lavoro e sicurezza aziendale: quando il titolare può assumere direttamente il ruolo di RSPP
Un’impresa artigiana con 25 lavoratori può affidare al proprio titolare i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Un’azienda industriale con 40 dipendenti, invece, deve individuare una soluzione diversa. La distinzione dipende dai limiti fissati dal D.Lgs. 81/2008, che consente al datore di lavoro di occuparsi direttamente della prevenzione soltanto in determinate condizioni.
La scelta interessa soprattutto le imprese nelle quali il titolare segue personalmente l’organizzazione del lavoro, conosce le attività produttive e mantiene un rapporto quotidiano con i dipendenti. Assumere anche il ruolo di RSPP può apparire una soluzione pratica, ma richiede una preparazione specifica e comporta compiti che devono trovare spazio nella normale gestione aziendale.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha modificato il percorso formativo previsto per questa figura, introducendo una distinzione più netta tra la formazione generale del datore di lavoro e quella necessaria per svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione.
Quali imprese possono scegliere il datore di lavoro come RSPP
L’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 permette al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione nei casi individuati dall’Allegato II, salvo le esclusioni previste dall’articolo 31, comma 6.
Le soglie cambiano secondo l’attività esercitata. Nelle aziende artigiane e industriali il limite è di 30 lavoratori, così come nelle imprese agricole e zootecniche. Per le aziende della pesca scende a 20, mentre nelle altre attività può arrivare a 200 lavoratori.
Questi numeri richiedono alcune verifiche. Un’impresa commerciale con 80 dipendenti, ad esempio, potrebbe rientrare tra le attività ammesse, mentre un’azienda manifatturiera delle stesse dimensioni supererebbe il limite previsto per il proprio settore.
Esistono inoltre esclusioni legate alla natura dell’attività. Lo svolgimento diretto non è consentito nei casi indicati dall’articolo 31, comma 6, tra cui determinate attività industriali a rischio rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari e aziende che fabbricano o depositano esplosivi. La disciplina prevede inoltre l’obbligo di istituire un servizio interno per altre realtà specificamente individuate, comprese determinate strutture sanitarie.
La verifica deve quindi riguardare l’attività effettivamente svolta, l’organizzazione aziendale e le condizioni previste dalla legge. Il solo numero dei dipendenti non basta a stabilire se il titolare possa assumere l’incarico.
L’articolo 34 richiede anche la preventiva informazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Si tratta di un adempimento distinto dalla formazione necessaria per esercitare la funzione.
Il corso per datore di lavoro non equivale alla formazione RSPP
Una delle novità più significative dell’Accordo Stato-Regioni 2025 riguarda l’introduzione di un percorso formativo generale rivolto ai datori di lavoro.
Il corso datore di lavoro ha una durata minima di 16 ore e affronta le responsabilità del titolare, l’organizzazione della prevenzione, i soggetti coinvolti nella sicurezza e gli strumenti per gestire gli obblighi aziendali.
Per il datore di lavoro di un’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili è inoltre previsto uno specifico modulo aggiuntivo di 6 ore, nei casi disciplinati dall’Accordo.
Questa formazione non conferisce automaticamente le competenze richieste per svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Chi intende assumere anche tale funzione deve completare un ulteriore percorso, articolato in un modulo comune di 8 ore e, per alcuni settori, in moduli tecnico-integrativi.
Il nuovo corso RSPP datore di lavoro approfondisce il processo di valutazione dei rischi, i criteri per individuare le misure preventive, la gestione della documentazione e gli aspetti operativi del servizio.
Per agricoltura, silvicoltura e zootecnia è previsto un modulo integrativo di 16 ore. Nella pesca la durata aggiuntiva è di 12 ore, mentre per costruzioni e settore chimico-petrolchimico sono richieste ulteriori 16 ore.
Il percorso complessivo può quindi richiedere 24, 36 oppure 40 ore, in funzione dell’attività e degli eventuali crediti formativi riconosciuti.
È una formazione distinta da quella destinata agli RSPP e ASPP individuati secondo l’articolo 32 del decreto, che segue l’articolazione nei Moduli A, B e, per gli RSPP, C.
Formazione precedente e scadenze: cosa cambia con l’Accordo 2025
Il passaggio alla nuova disciplina non comporta l’obbligo generalizzato di ripetere i corsi già frequentati.
L’Accordo riconosce infatti la formazione pregressa dei datori di lavoro che hanno svolto direttamente i compiti di prevenzione secondo la normativa precedente, con i crediti individuati nell’Allegato III.
Chi aveva già completato regolarmente il percorso per datore di lavoro RSPP previsto dall’Accordo del 2011 non deve quindi ripartire dalle 16 ore del nuovo corso generale. Restano naturalmente gli obblighi di aggiornamento.
Sul piano transitorio, il nuovo Accordo ha previsto la possibilità di avviare, per dodici mesi dalla sua entrata in vigore, corsi conformi alla disciplina precedentemente applicabile. Per il nuovo corso generale dei datori di lavoro è stato invece stabilito un termine di 24 mesi per completare la formazione, fatti salvi i crediti riconosciuti.
Quanto agli aggiornamenti, la disciplina attuale stabilisce una periodicità quinquennale. Per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP sono previste almeno 8 ore ogni cinque anni, indipendentemente dalla precedente distinzione tra rischio basso, medio e alto.
Anche il corso generale per datore di lavoro prevede un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore. I due obblighi devono essere considerati secondo i rispettivi percorsi e le regole sul riconoscimento dei crediti.
Per chi possiede attestati precedenti al 2025, la prima operazione consiste dunque nel ricostruire le date della formazione e degli aggiornamenti, verificandone la conformità. Una nuova iscrizione, senza questa verifica, potrebbe comportare la ripetizione di attività già riconosciute.
Come individuare il percorso formativo adatto all’impresa
Il mercato della formazione si è adeguato alla nuova articolazione dei corsi, distinguendo i moduli destinati ai titolari da quelli necessari per assumere direttamente il ruolo di RSPP.
Tra gli operatori che propongono percorsi formativi per le figure aziendali coinvolte nella prevenzione emerge Progetto81, che mette a disposizione il modulo di formazione RSPP datore di lavoro di 8 ore in videoconferenza sincrona, accessibile dopo il corso generale di 16 ore, salvo i crediti applicabili.
L’offerta comprende anche la formazione generale del datore di lavoro in modalità e-learning e i moduli tecnico-integrativi destinati ai settori per i quali sono richieste competenze aggiuntive. Per chi deve mantenere l’incarico nel tempo è disponibile un aggiornamento quinquennale di 8 ore, erogato in e-learning.
La distinzione tra queste proposte permette di individuare il corso pertinente senza confondere il primo accesso alla funzione con il semplice rinnovo delle competenze già acquisite.
La scelta del percorso, tuttavia, deve essere preceduta dalla verifica dei requisiti aziendali e della documentazione formativa eventualmente posseduta.
E’ possibile approfondire sul sito https://www.progetto81.it/
Le responsabilità che rimangono al titolare
Assumere il ruolo di RSPP significa occuparsi direttamente di attività tecniche che, diversamente, sarebbero affidate a una figura interna o esterna qualificata.
Il servizio contribuisce all’individuazione dei fattori di rischio, all’elaborazione delle misure di prevenzione, alla definizione delle procedure di sicurezza e alla proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Questi compiti richiedono una conoscenza aggiornata dell’organizzazione aziendale. L’introduzione di nuove attrezzature, una modifica del ciclo produttivo o l’impiego di sostanze differenti possono rendere necessaria una nuova valutazione delle condizioni di lavoro.
Rimane inoltre una distinzione giuridica essenziale. L’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro due obblighi non delegabili: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Affidarsi a un RSPP esterno non trasferisce queste responsabilità. Allo stesso modo, assumere personalmente la funzione non elimina gli altri obblighi del titolare, dalla predisposizione delle misure di sicurezza alla gestione della formazione dei dipendenti.
La convenienza dello svolgimento diretto va quindi valutata anche rispetto al tempo e alle competenze effettivamente disponibili. In un’impresa che amplia gli stabilimenti, introduce nuove lavorazioni o modifica frequentemente le proprie procedure, il titolare deve considerare se possa seguire con continuità anche l’attività tecnica di prevenzione.
L’articolo 31 consente di ricorrere a persone o servizi esterni quando le competenze interne risultano insufficienti, ferme restando le condizioni previste dalla normativa. La possibilità di avvalersi di supporto specialistico rimane dunque rilevante anche nelle imprese in cui il datore di lavoro abbia scelto di svolgere direttamente i compiti del servizio.
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