10:25 am, 14 Gennaio 26 calendario

🌐 Violenza sessuale: la legge che riscrive “solo un sì è sì”

Di: Redazione Metrotoday
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Nel cuore della riforma del Ddl violenza sessuale c’è il principio del consenso riconoscibile, chiave per definire i rapporti sessuali leciti e contrastare gli abusi. Il confronto tra diritto, società e pratiche quotidiane apre un dibattito profondo e complesso. La politica italiana torna a misurarsi con una delle questioni più delicate del diritto penale e del vivere civile: il consenso riconoscibile nel disegno di legge sulla violenza sessuale. Una riforma che, se approvata, introdurrebbe nel nostro ordinamento la nozione esplicita di consenso come elemento imprescindibile per la liceità di un rapporto sessuale, superando la visione tradizionale che si fondava principalmente sulla coercizione fisica. 

Cos’è il “consenso riconoscibile”

La novità principale nel testo che la Commissione Giustizia del Senato sta esaminando, su proposta della senatrice Giulia Bongiorno, presidente della Commissione, è l’introduzione del principio del consenso riconoscibile: secondo la proposta, perché un atto sessuale sia considerato lecito, chi partecipa deve esplicitare la propria disponibilità in modo riconoscibile anche dal punto di vista dell’altra persona e in base al contesto. In mancanza di questa esplicitazione della volontà, l’atto può configurarsi come violenza sessuale.

Questa formulazione intende dare concretezza giuridica al principio già teorizzato in sede comunitaria: in altre parole, non basta l’assenza di “no”, ma è necessario un segnale positivo percepibile dell’accordo tra le parti. La proposta, che dovrà essere votata in Aula al Senato il 10 febbraio 2026, ricalca l’impianto della recente riscrittura dell’articolo 609‑bis del codice penale, che mira a spostare il baricentro del reato dalla violenza fisica o minaccia esplicita alla mancanza di consenso libero e attuale.

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Da “solo sì è sì” a “consenso riconoscibile”: cosa cambia

Negli ultimi anni il dibattito giuridico e sociale si è concentrato su come definire il consenso in modo da tutelare le vittime di violenza sessuale senza lasciare spazi di interpretazione eccessiva che possano confondere le parti o la giurisprudenza. Con la nuova legge approvata alla Camera all’unanimità, il codice penale italiano avrebbe previsto che qualsiasi atto sessuale privo del consenso libero e attuale è punibile come violenza sessuale con pene da sei a dodici anni di reclusione.

La proposta Bongiorno afferma però che questo consenso non sia solo un concetto astratto: deve essere riconoscibile dall’altro, vale a dire percepibile nel linguaggio verbale o non verbale, nel comportamento e nel contesto della relazione. È un tentativo di tradurre in termini giuridici quello che molte campagne internazionali sulla prevenzione della violenza sessuale sintetizzano da anni: il consenso non è implicito né può essere dedotto dal silenzio o dall’assenza di rifiuto. Deve emergere chiaramente, non solo nella mente di chi lo dà ma anche in quella di chi lo riceve.

Perché il Ddl è in stallo e quali sono le critiche

Nonostante l’approvazione bipartisan alla Camera, il testo ha incontrato resistenze al Senato. Alcuni esponenti politici – in particolare del centrodestra – hanno sollevato dubbi sul fatto che la formulazione del consenso libero e attuale possa essere troppo vaga e soggetta a interpretazioni giurisprudenziali divergenti, con il rischio di intasare le aule dei tribunali. Secondo questi critici, una legge che lascia ampio spazio di interpretazione potrebbe favorire cause strumentali o controversie difficili da risolvere in sede processuale.

Dall’altra parte, molti giuristi, associazioni e rappresentanti delle vittime sostengono che la legge sia un passo storico per allineare l’Italia agli standard europei e internazionali. La Convenzione di Istanbul, ad esempio, impegna gli Stati a considerare violenza sessuale ogni atto sessuale non consensuale, definendo il consenso come “una libera manifestazione della volontà della persona” inserita nel contesto specifico.

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Dal dibattito giuridico alla cultura sociale

Il dibattito sul consenso non è solo tecnico‑giuridico, ma ha forti implicazioni sociali. Negli ultimi anni, movimenti come #MeToo hanno messo in luce quanto sia importante definire chiaramente il concetto di consenso per prevenire abusi e violenze, sensibilizzando l’opinione pubblica sulla necessità di un consenso espresso, specifico e continuo in ogni relazione sessuale. Non è più sufficiente considerare che una persona non abbia fatto resistenza fisica: il principio di autodeterminazione della persona richiede una manifestazione attiva di volontà. 

In molte giurisdizioni all’estero – ad esempio in diversi paesi europei – esistono già definizioni che richiedono un consenso libero, volontario, specifico e revocabile in qualsiasi momento. In Spagna, la formula “solo un sì è sì” ha segnato una svolta culturale e giuridica, mentre in altri ordinamenti il consenso deve essere dichiarato in modo tale da risultare inequivocabile anche per chi lo riceve.

Le critiche e i timori sul piano pratico

Le obiezioni non mancano, soprattutto in relazione a come il concetto sarà applicato nei processi. Alcuni critici temono che la nozione di “consenso riconoscibile” possa essere difficile da valutare in aula, affidando troppo alle interpretazioni soggettive di giudici e giurie. Esiste inoltre una discussione sull’onere della prova: in un processo penale resta centrale il principio secondo cui l’accusa deve dimostrare l’assenza di consenso, ma la nuova formulazione potrebbe complicare la narrazione processuale soprattutto nei casi in cui non ci sono testimoni o prove oggettive. 

Dal punto di vista sociologico, la legge non potrà da sola cambiare mentalità, ma potrà fornire un quadro più chiaro e coerente anche per l’educazione affettiva nelle scuole, la formazione degli operatori e la sensibilizzazione di tutta la società. Il riconoscimento giuridico del consenso come elemento cardine della relazione sessuale può infatti contribuire a rimodellare il modo in cui si concepiscono i rapporti interpersonali e la responsabilità individuale.

Un passo verso standard europei

L’introduzione del principio del consenso riconoscibile si inserisce in un contesto più ampio: molti paesi europei hanno aggiornato le proprie leggi per considerare la mancanza di consenso come elemento costitutivo della violenza sessuale, indipendentemente dalla presenza di costrizione fisica. Questo approccio mira non solo a tutelare le vittime ma anche ad armonizzare il diritto penale con gli obblighi previsti da accordi internazionali come la già citata Convenzione di Istanbul. 

Una legge oltre il linguaggio, nella pratica

Il Ddl sulla violenza sessuale e il concetto di consenso riconoscibile rappresentano una delle riforme più discusse e simboliche degli ultimi anni. Non si tratta di pura tecnica giuridica: è un tentativo di ridefinire in termini legali ciò che tante persone vivono come esperienza personale e sociale. L’intento è chiaro: mettere nero su bianco che il rispetto della volontà e dell’autodeterminazione di ciascuno è il fondamento di ogni rapporto sessuale lecito.

La sfida ora è tradurre questo principio in norme applicabili con certezza nei tribunali e comprensibili nella vita quotidiana: un passo che, se riuscito, potrebbe segnare un reale progresso nella tutela dei diritti, della dignità e delle libertà individuali in Italia.

14 Gennaio 2026 ( modificato il 13 Gennaio 2026 | 20:33 )
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