🌐 Mantenimento figli: assegno commisurato alle risorse familiari
La nuova giurisprudenza in materia di mantenimento dei figli conferma che l’importo dell’assegno deve essere commisurato alle risorse familiari e al tenore di vita precedente alla separazione, valorizzando proporzionalità, equità e garanzia dei bisogni reali dei minori e dei figli maggiorenni non autosufficienti.
Nel panorama del diritto di famiglia italiano un nuovo orientamento giurisprudenziale e dottrinale segna un cambio di passo nella quantificazione del mantenimento dei figli dopo la separazione o il divorzio. Il principio guida è chiaro: l’assegno di mantenimento deve essere commisurato alle risorse familiari e al tenore di vita precedente alla crisi coniugale, non un valore astratto o fisso predefinito.
Il nuovo equilibrio tra risorse e bisogni dei figli
Secondo la disciplina codicistica (art. 337-ter cod. civ.) e l’interpretazione recente della giurisprudenza, nella determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento il giudice deve valutare una pluralità di elementi: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza familiare, le risorse economiche e patrimoniali di entrambi i genitori, i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore e i compiti di cura effettivamente svolti.
Questi criteri non sono meri “punti di riferimento”: sono elementi obbligatori da considerare per una decisione equa e proporzionata, che eviti sia la derubricazione del mantenimento a mera voce di bilancio, sia il rischio opposto di imporre contributi insostenibili per il genitore obbligato.
In altri termini, non si tratta di un assegno uguale per tutti, ma di un contributo modellato sulle capacità contributive reali dei genitori e sulle necessità concrete dei figli, con l’obiettivo di garantire continuità del tenore di vita pur nel nuovo assetto familiare.

Il ruolo del tenore di vita precedente alla separazione
Il tenore di vita precedente alla separazione – ovvero lo stile di vita che i figli hanno sperimentato in costanza di convivenza con entrambi i genitori – resta un parametro fondamentale. In passato la giurisprudenza, con la storica ordinanza Cass. n. 15774/2020, aveva affermato che l’assegno deve tendere a garantire ai figli un livello di vita il più possibile comparabile con quello goduto prima della separazione.
Tuttavia l’evoluzione più recente sottolinea che questo parametro non può essere considerato in maniera isolata rispetto alle risorse attuali dei genitori. La giustizia italiana si sta muovendo verso un equilibrio dinamico: il tenore di vita precedente non è più un valore rigido da replicare, ma una delle componenti che – insieme alle risorse familiari attuali – orientano una misura di mantenimento proporzionata e sostenibile.
Figli maggiorenni non autosufficienti e obbligo continuato
Un altro tema di rilievo riguarda il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti. La Corte di Cassazione ha più volte confermato che l’obbligo di contribuire all’assegno può perdurare oltre i 18 anni se il figlio non è economicamente indipendente e prosegue un percorso di studi o formazione. Ciò comporta che il mantenimento deve essere adattato tenendo conto delle esigenze del figlio e delle reali capacità dei genitori anche in questa fase di vita.
Questo approccio bilanciato evita che l’obbligo si trasformi in una penalizzazione non giustificata per il genitore tenuto a versare il contributo, ma riconosce il valore di tutela dei diritti dei figli fino a quando questi non siano effettivamente autonomi.

Le spese ordinarie e straordinarie: come si ripartiscono
La quantificazione dell’assegno si affianca alla distinzione tra spese ordinarie – come vitto, alloggio, istruzione, abbigliamento – che rientrano normalmente nel mantenimento, e spese straordinarie – quali cure sanitarie impreviste o costi formativi specifici – che richiedono spesso un accordo separato o una decisione giudiziale.
I tribunali italiani tendono sempre più a considerare queste categorie di spesa con attenzione ai bisogni reali dei figli e alla capacità effettiva di ciascun genitore di contribuire, evitando decisioni automatiche che non riflettano la complessità delle situazioni familiari.
Criticità e dibattito pubblico
Il nuovo paradigma giurisprudenziale solleva domande pratiche e sociali rilevanti. Da un lato, c’è chi evidenzia il rischio di creare oneri insostenibili per il genitore obbligato, specie in presenza di redditi modesti o di nuove crisi economiche. Dall’altro, molte associazioni e commentatori sottolineano l’importanza di salvaguardare il diritto dei figli a una crescita dignitosa, senza che la separazione dei genitori si traduca in un impoverimento materiale o sociale per i minori.
In questo dibattito, l’idea di un mantenimento commisurato alle risorse familiari e al tenore di vita precedente emerge come principio condivisibile, purché accompagnato da adeguati strumenti di valutazione e verifica delle condizioni economiche e patrimoniali.

Un modello più equo ma complesso
La recente evoluzione giurisprudenziale in materia di mantenimento dei figli – articolata tra risorse familiari, tenore di vita precedente e esigenze specifiche dei figli – segnala una maggiore maturità del sistema giuridico italiano nel contemperare solidarietà familiare, proporzionalità e tutela dei diritti dei minori e dei figli maggiorenni non autosufficienti.
Se da un lato questo approccio rende più complessa l’attività giudiziaria, dall’altro contribuisce a decisioni più personalizzate e aderenti alla realtà delle famiglie contemporanee, dove la tutela del singolo deve dialogare con criteri oggettivi e sostenibili.
In futuro, una possibile armonizzazione normativa e l’adozione di criteri più chiari per la valutazione delle risorse e del tenore di vita potrebbero ulteriormente ridurre incertezze e contenziosi, rendendo il mantenimento dei figli non solo un dovere legale, ma una pratica giuridica ancorata alla dignità e alla realtà economica di chi la vive.
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