🌐 A fine marzo addio alle ONLUS: cambia il fisco per il non profit
Dal 31 marzo 2026 la qualifica di ONLUS sparisce definitivamente e la fiscalità del non profit in Italia si trasforma, imponendo nuove regole, più adempimenti e scelte strategiche per associazioni e enti non profit.
Un cambiamento profondo per il non profit italiano
A partire dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore un nuovo quadro fiscale per gli enti non profit italiani, frutto della Riforma del Terzo Settore. Una delle novità più rilevanti riguarda l’abolizione della qualifica giuridica di ONLUS: questa figura non esisterà più dal 31 marzo 2026, data entro la quale tutte le organizzazioni attualmente riconosciute come ONLUS dovranno adeguarsi alla nuova normativa oppure affrontare conseguenze fiscali e giuridiche rilevanti.
Cessare l’era delle ONLUS significa un ribaltamento storico per il non profit: realtà che per anni hanno goduto di regimi agevolati e semplificazioni ora devono ripensare la propria identità e il proprio inquadramento fiscale.

Dal regime ONLUS agli Enti del Terzo Settore: la scelta obbligata
Entro il 31 marzo 2026 tutte le associazioni che ancora operano come ONLUS dovranno decidere se:
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iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) scegliendo una delle nuove categorie (come APS – associazione di promozione sociale, ODV – organizzazione di volontariato, ente filantropico, ecc.);
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oppure optare per la qualifica di impresa sociale o altra forma prevista dal nuovo sistema.
Chi non effettuerà questa migrazione entro la scadenza rischia la cancellazione automatica e la devoluzione del patrimonio a favore di altri ETS (Enti del Terzo Settore), con impatti giuridici concreti sul futuro dell’organizzazione.
Questa transizione non è semplicemente burocratica: obbliga gli enti a ridefinire la propria natura, il proprio statuto e la propria gestione fiscale.
Fine delle agevolazioni storiche e nuovi adempimenti fiscali
Con l’abolizione della qualifica ONLUS scompare anche l’accesso diretto a regimi fiscali agevolati storici, tra cui:
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il regime forfettario semplificato (ex decreto 398/1991), che consentiva contabilità e dichiarazioni semplificate per molte associazioni non sportive;
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alcune esenzioni IVA e particolari modalità di tassazione finora applicabili solo alle ONLUS;
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il riconoscimento automatico di determinate detrazioni e deduzioni fiscali legate alla natura ONLUS.

Da gennaio 2026, le attività commerciali svolte da enti non profit saranno tassate secondo le regole ordinarie, con redditi da attività commerciale soggetti a IRES e obbligo di fatturazione e liquidazioni periodiche IVA per le operazioni che prima potevano essere agevolabili.
Questa nuova fiscalità del non profit porta ad adempimenti amministrativi più rigorosi e a maggiori costi di gestione per molte organizzazioni, soprattutto quelle di piccole dimensioni che fino a oggi operavano con sistemi semplificati.
Nuove regole per i rapporti con gli associati
Un altro cambiamento riguarda i rapporti economici fra enti e soci o tesserati: mentre prima molte prestazioni in favore degli associati potevano essere considerate fuori campo IVA, il nuovo assetto fiscale introduce criteri più stringenti, con la possibile applicazione dell’IVA anche su queste attività, se non esplicitamente esentate dalla normativa.
Va tuttavia sottolineato che alcune esenzioni, come quella per prestazioni socio‑assistenziali agevolate, sono state oggetto di proroghe o ridefinizioni specifiche, soprattutto per garantire continuità su servizi di utilità sociale.
Impatti concreti sul terzo settore
Questa riforma fiscale non riguarda solo etichette e parole: cambia la gestione economica, contabile e l’identità stessa delle organizzazioni non profit.
Le principali conseguenze operative includono:
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Obbligo di maggiore trasparenza contabile e adozione di sistemi contabili più strutturati;
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Possibile aumento dei costi di gestione per consulenze fiscali e contabili;
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Riduzione delle agevolazioni per piccoli enti che prima operavano come ONLUS;
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Identificazione chiara delle attività commerciali, con conseguente tassazione ordinaria dei proventi commerciali.

In molti casi, soprattutto per le piccole associazioni che vivono di volontariato e contributi locali, la riforma richiede un salto di qualità gestionale e organizzativo, portando alla luce un dibattito su quanto e come sostenere queste realtà nel loro percorso di adeguamento.
Scadenze, scelte strategiche e possibili proroghe
La data chiave è il 31 marzo 2026, termine entro il quale va completata la trasformazione statutaria e fiscale delle ONLUS. Dopo questa scadenza:
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chi non sarà iscritto come ETS vedrà scattare effetti automatici di cancellazione e devoluzione dei beni;
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chi sceglierà di operare come ente non del Terzo Settore dovrà accettare regimi fiscali meno favorevoli e meno agevolati.
In parallelo, alcune misure (come l’esclusione dell’IVA sui corrispettivi verso soci per alcune categorie) sono state oggetto di proroghe mirate fino al 2036, ma questo non riguarda la scomparsa della qualifica ONLUS e la necessità di adeguarsi ai nuovi obblighi fiscali.
Cosa cambia per il non profit dal 1° aprile 2026
• La qualifica di ONLUS scompare definitivamente: entro 31 marzo 2026 tutte le ONLUS devono adeguarsi alla nuova normativa.
• Il fisco per il non profit cambia profondamente: addio ai regimi forfettari e agevolati, con imposizione ordinaria su redditi commerciali.
• Nuovi adempimenti IVA e contabili rendono più complessa la gestione quotidiana.
• Scelte strategiche su iscrizione al RUNTS o opzione per altra qualifica diventano decisive per il futuro dell’organizzazione.
• Alcune misure fiscali sono oggetto di proroghe o revisione mirata, ma non evitano il passaggio di status.
Il 2026 segna l’inizio di un nuovo capitolo per il non profit in Italia, con opportunità di trasparenza e crescita ma anche con sfide organizzative e fiscali che richiedono attenzione e preparazione da parte di tutte le realtà coinvolte.
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