đ Condono in area vincolata, cambio destinazione dâuso non sanabili
Il Consiglio di Stato con la sentenza n.âŻ497/2026 ribadisce che nel âterzo condonoâ edilizio in area vincolata il cambio di destinazione dâuso con aumento di superficie utile non può essere sanato, consolidando un orientamento restrittivo sulla sanatoria in presenza di vincoli paesaggistici e ambientali.
Nel panorama normativo italiano, il tema del condono edilizio in area vincolata continua a essere al centro di importanti pronunce giurisdizionali. La recente sentenza del Consiglio di Stato n.âŻ497 del 21 gennaio 2026 ha nuovamente acceso i riflettori sulle regole che disciplinano la sanatoria degli abusi edilizi nei territori sottoposti a tutela, chiarendo aspetti chiave e dando indicazioni precise anche sul valore dei vincoli e sullâefficacia del cosiddetto âterzo condonoâ edilizio.
Una vicenda che spiega il nodo giuridico
La controversia affrontata dal Consiglio di Stato nasce dallâistanza di un privato che aveva chiesto il terzo condono edilizio, ai sensi della legge n.âŻ326/2003, per opere consistite nel cambio di destinazione dâuso da ripostiglio a residenza di una parte di immobile in un edificio plurifamiliare, con conseguente incremento della superficie utile.
LâunitĂ immobiliare si trovava in unâarea sottoposta a vincolo paesaggistico giĂ prima della realizzazione dei lavori. Per questo lâamministrazione comunale aveva rigettato la richiesta di sanatoria e ordinato la demolizione degli abusi, ritenendo applicabile senza eccezioni il divieto di condono previsto per gli abusi maggiori in zone vincolate.
I proprietari, impugnando tale provvedimento, sostenevano invece che si trattasse di una difformitĂ edilizia sanabile e che, essendo il vincolo paesaggistico ârelativoâ, fosse comunque necessario acquisire il parere della competente autoritĂ paesaggistica prima di negare la sanatoria

Cosa ha stabilito il Consiglio di Stato
Con la sentenza n.âŻ497/2026, il Consiglio di Stato ha confermato lâorientamento piĂš rigoroso adottato giĂ in altre pronunce, secondo cui:
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la disciplina del cosiddetto âterzo condonoâ è applicabile in modo molto restrittivo rispetto ai condoni precedenti del 1985 e del 1994;
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le opere abusive che comportano un aumento di superficie o di volumetria rientrano tra gli abusi maggiori (tipologie 1 e 3 dellâallegato 1 alla legge n.âŻ326/2003) e non possono essere sanate se realizzate in territori vincolati;
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il vincolo paesaggistico, sia esso assoluto o relativo, preesistente allâabuso, costituisce causa ostativa assoluta alla sanatoria per tali abusi;
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il diniego di condono ha natura vincolata: non richiede una motivazione articolata, ma è sufficiente richiamare la tipologia dellâabuso e lâesistenza del vincolo stesso;
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lâacquisizione del parere della autoritĂ preposta alla tutela del vincolo è irrilevante ai fini della sanabilitĂ di abusi maggiori, ossia non può superare il divieto di legge.
In altre parole: anche se un abuso edilizio fosse conforme alle normative urbanistiche o ottenesse un parere favorevole da parte della Soprintendenza o di altri enti, tale conformità non può consentire il condono quando ci sia un ampliamento di superficie in area vincolata. Questa è una conferma di un principio già affermato da TAR e Cassazione, che legano la sanatoria edilizia in zona vincolata solo alle opere di minore rilevanza (come restauro o manutenzione) e non a nuove volumetrie o cambi di destinazione che incidono sostanzialmente sul bene.
Il quadro normativo di riferimento
Il âterzo condonoâ edilizio trae origine dal decreto-legge n.âŻ269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n.âŻ326/2003, che ha introdotto criteri piĂš restrittivi rispetto alle sanatorie precedenti. Tali regole si applicano agli abusi edilizi commessi entro il 31 marzo 2003 e presentati entro termini precisi (10 dicembre 2004), con lâobbligo di versare lâoblazione e presentare documentazione completa.
La legge ha inoltre previsto cause ostative espresse, specificando che in presenza di vincoli paesaggistici, ambientali o idrogeologici la sanatoria non è ammessa per le opere con aumenti di superficie o volumetria. Tale impianto normativo è stato confermato e precisato anche dalla giurisprudenza civile e penale, secondo cui il condono in zona vincolata si limita alle opere minori (numeri 4, 5 e 6 dellâallegato 1) come restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.

Impatti pratici e proprio futuro dellâedilizia in area vincolata
La pronuncia del Consiglio di Stato ha implicazioni significative per proprietari, amministrazioni e professionisti:
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chi ha realizzato abusi con ampliamento di superficie in aree tutelate non potrĂ piĂš contare sul terzo condono come strada per regolarizzare la propria situazione;
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le amministrazioni comunali e gli enti preposti alla tutela del paesaggio avranno un orientamento giurisprudenziale ulteriore per motivare i dinieghi di sanatoria;
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i tecnici, geometri, architetti e avvocati dovranno consigliare alternative alla sanatoria, come il ripristino dello stato dei luoghi o percorsi di legittimazione urbanistica diversi.
In unâepoca in cui lâattenzione alla tutela del territorio e del paesaggio è sempre piĂš forte â non solo per ragioni estetiche, ma anche di sicurezza ambientale â questa pronuncia rafforza la tutela delle aree vincolate e limita ulteriormente le possibilitĂ di âregolarizzazioneâ di opere che alterano in modo significativo il contesto.
La sentenza del Consiglio di Stato n.âŻ497/2026 è destinata a rimanere un punto di riferimento per chi si confronta con pratiche di condono in aree sottoposte a vincoli. Il principio è chiaro e fermo: nel terzo condono edilizio, il cambio di destinazione dâuso con aumento di superficie utile in area vincolata non è sanabile, indipendentemente dalla natura del vincolo o da pareri favorevoli ottenuti successivamente.
Questo orientamento non solo offre certezza del diritto, ma anche un monito forte: la tutela del paesaggio e delle aree ambientali non può essere neutralizzata da sanatorie legislative per abusi maggiori. Il vincolo conta: e può impedire la sanatoria.
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