🌐 “Sotto il seno non è zona erogena”: la Procura archivia la denuncia
La Procura di Biella ha disposto l’archiviazione delle accuse di violenza e molestie sessuali sul lavoro nei confronti di un capo reparto perché non è stato possibile stabilire se il toccamento fosse avvenuto sul seno — considerato “zona erogena” — o appena sotto, giudicato “non zona erogena”. La sentenza riapre il dibattito giuridico e culturale sul tema delle molestie e sulla tutela delle vittime.
Una frase tecnica della Procura di Biella ha scatenato una discussione nazionale sulla percezione della violenza sessuale e sul modo in cui il sistema giuridico interpreta determinati comportamenti. La decisione di archiviare le accuse di violenza e molestie sessuali sul lavoro contro un 51enne responsabile di reparto in un lanificio biellese è motivata, in parte, dal fatto che non è stato possibile chiarire se il tocco contestato fosse avvenuto sul seno — considerato “zona erogena” — o immediatamente sotto — ritenuto invece “non zona erogena”.

La vicenda, iniziata con una denuncia presentata dalla dipendente nel 2024 per fatti che risalirebbero addirittura al 2013, si è arenata proprio su questo dettaglio: la descrizione degli episodi non sarebbe stata sufficientemente precisa per determinare se si trattasse di un’aggressione sessuale secondo i parametri giuridici attuali.
I fatti contestati e la posizione della lavoratrice
📌 Secondo la denuncia, gli episodi di molestie sarebbero iniziati nel 2013, quando una dipendente di 51 anni, con oltre 26 anni di anzianità presso il lanificio Ferla Egidio spa di Valdilana, avrebbe subito una serie di comportamenti vessatori e sessualmente molesti da parte del suo diretto superiore.
La lavoratrice ha raccontato di aver subito battute inopportune, riferimenti sessuali, richieste di natura sessuale e contatti fisici non consensuali, tra cui il contatto al fondoschiena e il presunto “tocco” in prossimità del seno.
In un episodio, l’uomo avrebbe persino abbassato i pantaloni con la scusa di mostrare un’ernia inguinale, rimanendo in mutande — episodio che, seppur riportato nella querela della donna, non è stato legittimato come prova sufficiente per proseguire l’azione penale.
La ragione dell’archiviazione
Secondo la Procura, la denuncia presentata dalla donna non descrive con sufficiente chiarezza gli episodi contestati, né fornisce dettagli precisi sulla collocazione temporale e spaziale dei presunti contatti.
In particolare, la distinzione tra “zona erogena” e “non zona erogena” ha avuto un ruolo centrale nella valutazione: poiché non è stato possibile stabilire con certezza dove si sia appoggiata la mano dell’indagato, il pubblico ministero ha ritenuto non sussistere un elemento chiaro di violenza sessuale secondo gli standard giuridici.
La querela tardiva — presentata solo dopo le dimissioni della donna, avvenute nel 2024, rispetto ai fatti risalenti a un decennio prima — ha ulteriormente complicato la possibilità di una ricostruzione giudiziaria solida.

Molestie, mobbing e diritto penale: confini incerti
La vicenda ha messo in evidenza un nodo giuridico e sociale particolarmente delicato: dove finisce una molestia sul lavoro e dove inizia un reato penale? La Procura ha anche archiviato le accuse di maltrattamenti, sottolineando che un luogo di lavoro non può essere equiparato a un “ambiente familiare” come previsto da altre norme che tutelano relazioni intime o domestiche.
Gli atteggiamenti descritti dalla dipendente — battute pesanti, considerazioni inopportune e richieste di natura sessuale — potrebbero configurarsi come mobbing o discriminazione, ma senza elementi sufficientemente precisi e contestualizzati tali comportamenti non possono essere perseguiti penalmente.
Un caso che riapre il dibattito culturale e giuridico
Il linguaggio tecnico utilizzato dalla Procura — come la distinzione tra zone erogene o non erogene — ha suscitato reazioni e critiche da parte di giuristi, associazioni e commentatori social. Alcuni sostengono che la sentenza rifletta un’eccessiva rigidità interpretativa, mentre altri evidenziano che il diritto penale richiede criteri rigorosi di precisione probatoria per tutelare il diritto di difesa di entrambe le parti coinvolte.

🗣️ Critici sociali e attivisti sottolineano come situazioni di molestia spesso si consumino in contesti lavorativi dove la disparità di potere tra superiore e subordinata può inibire la capacità della vittima di reagire o documentare in modo puntuale gli abusi, rendendo più difficile per la giustizia intervenire efficacemente.
Il ruolo delle testimonianze e della prova
Nella valutazione della Procura, le testimonianze di colleghi non hanno potuto supplire alla mancanza di prove dirette e di una descrizione univoca degli episodi. Sebbene alcuni colleghi abbiano dichiarato che l’indagato avrebbe avuto comportamenti inappropriati, nessuno ha potuto confermare direttamente i fatti contestati nei termini necessari per dimostrare penalmente l’accusa.
Riflessioni …
Il caso di Biella — “sotto il seno non è zona erogena” — non è solo un esempio di come la giurisprudenza possa cadere in tecnicismi tecnici, ma anche di come la società italiana sia ancora in fase di confronto su cosa significhi tutela contro molestie e violenza sessuale, specialmente in ambito lavorativo.

Molte associazioni per i diritti delle lavoratrici sostengono che sia necessario rafforzare gli strumenti legali e le politiche interne alle aziende per monitorare e prevenire comportamenti molesti prima che si traducano in casi giudiziari complessi. D’altro canto, gli studiosi di diritto penale ricordano che la precisione nelle accuse è fondamentale per evitare ingiustizie ed errori giudiziari.
Un caso che va oltre l’aula di tribunale
La decisione della Procura di Biella di archiviare le accuse di violenza e molestie sessuali sul lavoro perché “sotto il seno non è zona erogena” ha acceso un faro sul rapporto tra diritto penale, linguaggio giudiziario e sensibilità sociale. Resta aperto il dibattito su come migliorare la tutela delle vittime di molestie sul luogo di lavoro e su quali strumenti giuridici possano essere più efficaci nel garantire giustizia senza compromettere i diritti di nessuna delle parti.
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