Balconi, facciate e parti comuni in condominio
Un tema che genera spesso dibattiti, delibere assembleari controverse, contenziosi tra condomini e incertezze tecniche: balconi, logge, facciate in un condominio e la distinzione tra ciò che è parte comune e ciò che è proprietà esclusiva. Il punto di partenza è una guida normativa/operativa pubblicata nei giorni scorsi, che cerca di chiarire quando balconi e facciate sono di tutti o del singolo. Ma la realtà è più complessa, e merita una panoramica aggiornata.

Il contesto normativo
L’ordinamento italiano, in materia condominiale, individua all’articolo 1117 del Codice civile le “parti comuni dell’edificio”: fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari, cortili, scale, portoni di ingresso.
Con la riforma del condominio (legge n. 220/2012) è stata espressamente inserita la facciata nell’elenco delle parti comuni, riconoscendo che l’involucro esterno dello stabile è di tutti i condomini anche se non ha funzione portante.
Per i balconi, invece, la situazione è meno definita: la legge non li menziona specificamente come parti comuni in tutti i casi, e la giurisprudenza ha costruito criteri e orientamenti per distinguere quali elementi del balcone siano comuni e quali esclusivi.
Balconi: proprietà esclusiva e quando diventano comuni
La regola generale della giurisprudenza: il balcone che è “aggettante” (cioè sporge rispetto alla facciata) viene considerato come prolungamento dell’unità immobiliare ed è di proprietà esclusiva del condòmino che vi accede.
Tuttavia, se il balcone ha caratteristiche tali (ad esempio è incassato, svolge funzione di copertura, oppure il parapetto o la soletta assumono funzione estetica della facciata) può essere qualificato – in parte o del tutto – come bene comune. Un orientamento consolidato della Cassazione afferma che “i balconi non costituiscono parti comuni, a meno che non abbiano prevalente funzione estetica per l’intero edificio”.
In particolare, la ringhiera (parapetto) e i divisori tra balconi sono stati considerati “parte integrante della facciata” e, pertanto, ricadenti tra le parti comuni, con conseguente riparto delle spese tra tutti i condòmini.

Un esempio: se il balcone aggettante è collegato esclusivamente a un appartamento e funge da sporgente senza coprire piani inferiori o senza integrarsi in modo strutturale nell’edificio, la manutenzione spetta al singolo proprietario. Invece se la struttura del balcone è incassata nella muratura o costituisce elemento di copertura per altri appartamenti, allora è comune.
Facciate: patrimonio comune del condominio
Come anticipato, la facciata dello stabile è chiaramente individuata come parte comune dall’art. 1117 c.c. dopo la riforma, e la manutenzione va ripartita tra tutti i condòmini in base ai millesimi.
Le traduzioni pratiche: se il rivestimento esterno, l’intonaco, il paramento decorativo o la tinteggiatura della facciata richiedono interventi, l’assemblea condominiale può deliberare l’opera e ripartire la spesa tra tutti.
La facciata è accessoria per ogni unità, influenza il decoro architettonico, la conservazione del fabbricato, il valore immobiliare.
Questo cambia anche le modalità di intervento sul balcone: anche se esso è proprietà esclusiva, le parti che si integrano con la facciata possono essere soggette a manutenzione condominiale.
Ripartizione delle spese: come funziona concretamente
La ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni è regolata dall’art. 1123 c.c., che stabilisce che le spese sono a carico dei condòmini in misura proporzionale ai millesimi o secondo altro criterio approvato dall’assemblea.
Nel caso dei balconi, la disciplina è più articolata. Se il proprietario esclusivo deve intervenire (ad esempio sostituzione del pavimento, ringhiera, rifacimento della soletta), tutta la spesa ricade su di lui. Tuttavia, se l’intervento riguarda elementi comuni – come la ringhiera che costituisce parte della facciata – la spesa va ripartita.

In un caso pratico: un balcone aggettante con ringhiera in condizioni di deterioramento. Se si tratta solo della ringhiera (parte comune) questa spesa viene ripartita; se invece il proprietario decide di rifare il pavimento del balcone, quella parte è a suo carico.
Un’altra situazione: balcone incassato che funge da copertura per piano inferiore. In questo caso la manutenzione della soletta-copertura è comune.
Una recente sentenza ha stabilito che la ringhiera del balcone (se parte della facciata) è bene comune, rigettando l’opposizione di un condomino che voleva scaricare la spesa solo sul proprietario dell’appartamento.
Un’altra vicenda ha visto un condomino contestare la deliberazione assembleare che lo obbligava a partecipare alle spese di ritinteggiatura della facciata: la Corte ha ribadito che “la facciata è parte comune” e l’intervento è legittimo.
Molte discussioni si generano nei condomini per la distinzione tra “balcone” e “prospetto-parapetto”: numero di condomini coinvolti, millesimi, delibere non sempre chiare. La confusione aumenta quando il regolamento condominiale non è stato aggiornato.
In un blog immobiliare recente si evidenziava che in molti casi i proprietari ignorano che una parte del balcone (ad esempio il frontalino o la ringhiera) potrebbe non essere solo “mio”, ma “di tutti”.
Decoro architettonico: la ragione giuridica per cui parti come la facciata o il parapetto diventano comuni risiede anche nella tutela del decoro architettonico e dell’unitarietà estetica dell’edificio.
Funzione più che nome: non conta solo l’etichetta (“balcone aggettante” vs “incassato”), ma la funzione reale della struttura: copertura, isolamento, finitura estetica, facciata.
Regolamento condominiale e titoli: un regolamento può specificare criteri diversi o chiarire responsabilità; il titolo di proprietà (atto di acquisto, regole urbanistiche) può incidere.
Ruolo dell’amministratore: deve vigilare affinché le delibere siano conformi al diritto, informi i condòmini, distingua le spese ordinarie da quelle straordinarie.
Prevenzione e manutenzione: intervenire tempestivamente su balconi e facciate significa evitare costi elevati e contenziosi fra condomini.
Consigli utili per i condomini
Prima di un intervento: verificare se il balcone è aggettante o incassato; se funge da copertura; se la ringhiera ha ruolo estetico comune.
Ripartizione spese da definire in assemblea: indicare nelle delibere quali parti sono a carico del singolo e quali comuni; allegare planimetria o perizia tecnica se serve.
Regole per il proprietario esclusivo: se decide di rifare pavimentazione, ringhiera interna, tende parasole – ok purché non alteri decoro esterno, non pregiudichi l’uso altrui, rispetti art. 1122 c.c.
Regole per l’intervento condominiale: lavori sulla facciata, ringhiera, frontalino, elementi decorativi richiedono delibera assembleare, informativa, riparto spese.
Contributi fiscali e bonus: in alcuni casi la manutenzione della facciata, dei balconi e zone comuni può beneficiare di agevolazioni (Ecobonus, Bonus facciate) – utile verificare normative locali.
Contenziosi da evitare: la mancata distinzione può portare a invalidità della delibera, contenziosi tra condomini, costi extra.

In un condominio, non tutto è come appare: balconi, facciate, logge – pur “fisicamente” appartenendo agli appartamenti – possono avere componente comune, specialmente quando contribuiscono all’involucro dell’edificio o svolgono funzione vista, decoro, copertura.
La chiave per districarsi è: funzione + collegamento strutturale + titolo + regolamento. Non basta dire “il balcone è mio”: bisogna capire cosa è incluso (solette, frontalini, parapetti), qual è l’incidenza sull’edificio, e chi deve sostenere la spesa.
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