Esclusività e specificità della purezza dell’acqua minerale
Le sorgenti naturali in Italia
L’Italia è in testa alla classifica mondiale di consumo pro capite di acqua minerale in bottiglia. Gli impianti di imbottigliamento sfruttano l’acqua di una sorgente per il processo automatizzato: le bottiglie, accuratamente lavate e sterilizzate, si spostano lungo un nastro trasportatore verso le macchine di riempimento, per poi passare alle macchine di tappatura ed etichettatura. Solo l’acqua che risponde ai criteri legali stabiliti dal Decreto Legislativo n. 176 dell’8 ottobre 2011 (attuazione della Direttiva 2009/54/CE) può essere venduta con l’etichetta “acqua minerale”. Il decreto afferma: “Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda sotterranea o da un deposito, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute”.

La Corte di Appello di Milano ha confermato con la sentenza 11 settembre 2024 n. 2407, le ragioni di MINERACQUA – Federazione Italiana delle Industrie delle Acqua Minerali Naturali e delle Acque di Sorgente, rappresentata e difesa dall’avv. Cristiano Annunziata del Foro di Roma
Mineracqua, tramite l’Avv. Annunziata, ha sostenuto che alcune pubblicità apparse, relative alla “purezza” dell’acqua, siano ingannevoli e illegittime, poiché potrebbero confondere il consumatore medio riguardo alla differenza tra acque minerali naturali e acque potabili di rubinetto “purificate”. Queste pubblicità – ingenerando motivi di sovrapposizione terminologica presso il pubblico e i consumatori – tenderebbero ad attribuire il concetto di “purezza” anche alle comuni acque di rubinetto, nonostante solo le acque minerali naturali possano vantare una purezza originaria.
Del resto, prosegue l’Avv. Annunziata, gli artt. 2 e 18 della normativa che disciplina l’uso delle acque – D.Lgs. n. 176 del 2011- tratta di “purezza originaria” solo ed esclusivamente in riferimento alle acque minerali, non certo a quelle purificate, comunque potabili e pulite, perché trattate. Anche la più recente Direttiva Ue 2020/2184 “Nuova direttiva qualità delle acque destinate al consumo umano” recepita dall’Italia il 12/1/2023 e rettificata il 23/1/2024, a proposito degli standard qualitativi delle acque trattate destinate al consumo, esplicita correttamente il termine “pulizia delle acque”, e non certo “purezza delle acque”, quest’ultimo destinato dalla normativa vigente esclusivamente alle sole acque minerali come elemento proprio esclusivo di esse distintivo dalle ordinarie acque potabili di rubinetto.
Nella valutazione della controversia, il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa A, nella sentenza di primo grado, sosteneva che il concetto di “purezza” sarebbe stato menzionato solo in alcuni slogan della Società convenuta in giudizio da Mineracqua e non in tutti. Inoltre, l’uso del termine “purezza” nelle pubblicità, esteso anche alle acque potabili di rubinetto, non sembrerebbe apparire nella sua accezione denigratoria nei confronti delle Imprese del settore delle acque minerali, mentre è palese che la qualifica di “acqua minerale” dipende specificatamente da un riconoscimento normativo basato su requisiti specifici, tra cui la presenza di minerali e oligoelementi oltre a caratteristiche igieniche particolari.
Il Tribunale avrebbe quindi ritenuto opportuno valutare ed equiparare l’uso dei termini “pura” e “purezza” a quello di “pulizia” e purificazione”, considerando – a suo dire – l’assenza di dati normativi finalizzati e valutando il contenuto dei messaggi pubblicitari, ritenendo che, nella fattispecie, l’utilizzo dei termini “pura” e “purezza” da parte di Grohe non fosse finalizzato a creare un confronto comparativo tra acque minerali e acqua potabile filtrata, in termini di qualità equivalente.
Questo non implicherebbe un’appropriazione di qualità come incontaminata, pulita (non userei qui termine pulita, l’acqua minerale non è pulita è pura, pulito è un concetto non riferibile alle acque minerali e quindi nemmeno appropriabile da esse, l’acqua minerale è pura) e salubre, ma piuttosto un uso non strettamente giuridico dei termini. Non vi sarebbe stato quindi un ingannevole accostamento tra le definizioni normative di “purezza originaria” propria per legge delle sole acque minerali naturali, regolamentata riguardo all’imbottigliamento alla fonte e l’acqua “pulita purificata”, trattata per prevenire rischi di alterazione o contaminazione.
Il Tribunale aveva poi accolto la domanda di Mineracqua volta all’accertamento della pubblicità ingannevole in riferimento all’utilizzo ed appropriazione della parola “minerale” alle ordinarie acque potabili di rubinetto ed alla tabella comparativa, prevedendo un ordine di divieto rivolto a Grohe alla divulgazione dello slogan pubblicitario e della tabella comparativa ritenuti illegittimi.
La recente sentenza 11 settembre 2024 n. 2407 della Corte di Appello Milano confermando pedissequamente e uniformandosi alla sentenza di primo grado, ha creduto opportuno esprimere ulteriori rilievi di natura meramente interpretativa: la circostanza che tutte le acque minerali naturali siano “originariamente pure” potrebbe non significare che anche altre “acque” pulite purificate (comprese quelle potabili di rubinetto) non possano essere denominate (non “originariamente” ma) “semplicemente pure”, né che tutte le altre acque debbano ritenersi impure.
Dovendosi, all’evidenza normativa, convenire sul fatto che la “purezza originaria”, specie se riferita ad acque prelevate da sorgenti aventi immediata “origine da una falda o giacimento sotterraneo”, è palese e comunque apparirebbe essere un concetto differente dal semplice utilizzo della parola “pura” o “purezza”.
Viene confermato che è comunque illegittimo l’uso dello slogan “tutti i benefici dell’acqua minerale direttamente dal tuo rubinetto“, prevedendo una inibitoria e penale in caso di continuazione nella divulgazione da parte di Grohe nella misura in cui con l’utilizzo del termine “minerale” vuole tendere ad equiparare le comuni acque potabili di rubinetto alle acque minerali naturali, disciplinate dal D.Lgs. n. 176 del 2011.
Le acque minerali, infatti, sono caratterizzate da proprietà ontologicamente del tutto distinte, per la loro “purezza originaria”, per le componenti minerali, le caratteristiche organolettiche e le proprietà igieniche particolari originarie, non soggette a trattamenti di disinfezione chimici obbligatori, come invece accade per tutte le acque potabili di rubinetto.
La sentenza non sembra sciogliere, quindi, il nodo della differenza tra “acqua originariamente pura” – perché minerale – e “acqua pulita purificata” – perché trattata e quindi resa potabile – e la questione rimane sospesa, oggetto di discussioni e diatribe legali, non tanto per le accezioni ermeneutiche e lessicali, degne dell’Accademia della Crusca, ma soprattutto per le rilevanti conseguenze commerciali, economiche e industriali del caso.
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