La movida e la “droga dello stupro” dietro il sorriso della discoteca

Due giovani donne denunciando violenze sessuali consumate al termine di serate in discoteca. Più di un sospetto, una sostanza rinvenuta in casa dell’indagato, già attivo nel mondo della nightlife milanese. Tra ricordi confusi, GBL e indagini in corso, la storia riflette fragilità, responsabilità e il bisogno di tutele concrete.
La movida che nasconde l’ombra
A Milano, la movida tra Brera e corso Garibaldi è sinonimo di musica, socialità e notti che si allungano. Ma dietro il fascino dei locali frequentati, si cela una storia cupa: un uomo di 35 anni, originario del Senegal e attivo come PR in noti club, è finito in carcere dopo le denunce di due ragazze poco più che maggiorenni. Entrambe raccontano di aver trascorso la serata in discoteca insieme a lui, per poi svegliarsi confusamente nel suo appartamento, con ricordi annebbiati e la sensazione di essere state violate. Gli episodi, avvenuti a distanza di mesi l’uno dall’altro, animano una vicenda che scuote il cuore pulsante della nightlife meneghina.
GBL: il filo sottile che sfugge alla coscienza
Le indagini diventano urgenti in seguito alla scoperta, durante una perquisizione domiciliare, di circa 300 millilitri di GBL (gamma-butirolattone), nota come “droga dello stupro“ per la sua capacità di alterare la percezione, intorpidire la volontà e annullare il ricordo. Gli inquirenti considerano questo rinvenimento un elemento probante non soltanto per il possesso illecito, ma anche per il sospetto di aver reso le vittime vulnerabili a violenze compiute senza consapevolezza.
Difesa o negazione: la versione dell’indagato
L’uomo, che si proclama innocente, sostiene che i rapporti con le due donne fossero consensuali. Una versione che scontra la gravità delle accuse: due denunce analoghe, stordimento, GBL in casa e la circostanza per cui le vittime non avevano mai avuto contatti fra loro. I magistrati di Monza, titolari delle indagini coordinate dalla polizia di Sesto San Giovanni, procedono ora alla verifica di ogni riscontro, anche alla luce del contesto professionale dell’indagato e del possibile coinvolgimento in ulteriori casi.
Il silenzio del trauma e il quadro giuridico
Le testimonianze delle ragazze, rese in parte confuse dal coinvolgimento di sostanze illecite, evidenziano un grande tema: il trauma ha spesso spalle fragili e parole spezzate. In ambito giuridico italiano, la violenza sessuale (art. 609-bis e seguenti del Codice penale) può essere aggravata dall’uso di stupefacenti somministrati alla vittima, una circostanza che aumenta le pene fino a 12 anni di reclusione. Se confermata, la vicenda potrebbe configurarsi nella fattispecie più grave della violenza per induzione e incapacità di resistere.
Tutela, prevenzione e consapevolezza
Questa vicenda solleva interrogativi urgenti:
- Protezione nei luoghi di svago: serve formazione specifica per il personale dei locali, awareness sui rischi e protocolli pronti per affrontare segnali di pericolo.
- Supporto alle vittime: è stato determinante il coraggio delle denunce. Attivare percorsi protetti e servizi psicologici mirati è fondamentale per non lasciare sole le persone che subiscono.
- Normative e cultura della prevenzione: conoscere i propri diritti è il primo passo per tutelare sé stessi. Le istituzioni dovrebbero promuovere campagne informative contro l’uso o la somministrazione di sostanze e a favore di ambienti sicuri e rispettosi.
Milano, città vibrante e moderna e una storia che ci mette di fronte all’oscuro lato della notte. Non bastano luci, musica e sorrisi: la movida si custodisce anche nella capacità di proteggere e non solo sfruttare.
Cosa dice la legge italiana sulla violenza sessuale
La normativa italiana in materia di violenza sessuale è regolata dagli articoli 609-bis e seguenti del Codice Penale. Dal 1996, con la legge n. 66, il reato è stato inserito tra i delitti contro la persona e non più contro la morale pubblica: un passaggio cruciale che ha riconosciuto la violenza sessuale come una violazione della dignità individuale e non come un’offesa astratta al buon costume.
Definizione di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)
È considerata violenza sessuale qualsiasi atto che costringe qualcuno, con violenza, minaccia o abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali. La norma comprende anche le ipotesi di induzione, ossia quando la vittima non è in grado di esprimere un consenso valido per:
- abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica,
- somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti,
- perdita di coscienza o incapacità temporanea di difendersi.
Aggravanti (art. 609-ter c.p.)
Le pene aumentano in casi particolarmente gravi, tra cui:
- uso di armi, sostanze narcotizzanti o stupefacenti;
- violenza su minori di 14 anni o su persone vulnerabili;
- azioni commesse da più persone riunite;
- conseguenze gravi per la salute della vittima.
In questi casi, la reclusione può arrivare fino a 12 anni.
Denuncia e procedibilità
La violenza sessuale è un reato procedibile d’ufficio se commessa con aggravanti o contro minori: ciò significa che le autorità possono agire anche senza querela della vittima.
Negli altri casi è necessaria una querela di parte, che va presentata entro 12 mesi dal fatto.
Tutela delle vittime
La legge prevede una serie di strumenti a sostegno di chi subisce violenza:
- possibilità di ricorrere a misure cautelari contro l’indagato (come il divieto di avvicinamento),
- supporto psicologico e legale tramite i centri antiviolenza,
- risarcimento del danno, anche in sede civile.
📞 Numeri utili
Numero nazionale antiviolenza e stalking: 1522 (gratuito e attivo 24h/24).
Centri antiviolenza sul territorio: consultabili sul sito del Dipartimento per le Pari Opportunità.
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