6:31 pm, 23 Agosto 25 calendario

Pergotende e vetrate scorrevoli: il Consiglio di Stato scioglie i dubbi

Di: Redazione Metrotoday
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Una sentenza storica chiarisce i confini tra edilizia libera e opere soggette a permesso di costruire. Le pergotende con vetrate scorrevoli non richiedono titolo edilizio se restano strutture leggere, amovibili e non creano nuovi volumi.

Un contenzioso che chiarisce i confini dell’edilizia libera

Il tema delle pergotende con vetrate scorrevoli è da anni al centro di dibattiti, contenziosi e interpretazioni differenti da parte dei Comuni e dei Tribunali amministrativi. La questione è tutt’altro che marginale: riguarda migliaia di abitazioni private, locali commerciali, ristoranti e bar che hanno fatto dell’outdoor coperto un elemento distintivo e funzionale.

La recente sentenza del Consiglio di Stato ha finalmente fissato un principio destinato a fare scuola: non ogni installazione di vetrate comporta automaticamente la creazione di un nuovo volume edilizio, né trasforma uno spazio aperto in un ambiente chiuso e stanziale.

Il caso e la sentenza

La vicenda nasce da un ricorso contro un’ordinanza comunale che imponeva la rimozione di una pergotenda con vetrate scorrevoli, ritenuta abusiva perché priva di permesso di costruire. In primo grado, il TAR aveva dato ragione al Comune, sostenendo che l’intervento creasse un nuovo spazio abitabile.

La società proprietaria ha impugnato la decisione, presentando perizia tecnica e richiamando precedenti giurisprudenziali. Gli elementi chiave sono stati:

  • spessore ridotto delle vetrate (10 mm), assimilabile a un tendaggio;
  • struttura amovibile e non fissata con opere murarie;
  • assenza di isolamento termico o chiusura ermetica;
  • mancata incidenza sulla superficie commerciale autorizzata.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullando l’ordinanza comunale e riformando la sentenza di primo grado.

Cosa significa edilizia libera

Il riferimento normativo è l’articolo 6 del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) e il Glossario dell’edilizia libera del 2018, che elenca una serie di interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo.

La Corte ha chiarito che le pergotende e le strutture accessorie leggere, se non determinano un mutamento sostanziale di destinazione d’uso né comportano un aumento di volumetria, rientrano pienamente in questa categoria.

Non serve, quindi, né il permesso di costruire né la SCIA, purché l’opera conservi caratteristiche di precarietà e reversibilità.

Perché questa decisione è importante

Il pronunciamento ha un forte valore pratico e giuridico. In assenza di un orientamento univoco, spesso i cittadini e le imprese si sono trovati davanti a interpretazioni restrittive da parte delle amministrazioni locali, con conseguenti contenziosi e ordinanze di demolizione.

Ora, invece, si stabilisce un principio chiaro: l’aggiunta di vetrate scorrevoli a una pergotenda non equivale a costruire una veranda chiusa, a meno che non vi siano elementi tali da trasformarla in un ambiente abitabile.

Ristoratori, bar e privati: chi ci guadagna

I primi beneficiari di questa chiarezza normativa sono gli esercenti del settore della ristorazione. Per bar e ristoranti, infatti, le pergotende con chiusure leggere rappresentano un investimento prezioso: consentono di sfruttare spazi esterni in ogni stagione, senza dover affrontare i tempi e i costi di un iter edilizio complesso.

Ma il principio riguarda anche i privati cittadini che desiderano valorizzare terrazzi, balconi o giardini. La sentenza ribadisce che, se l’opera è amovibile e non altera i volumi, non si configura come abuso edilizio.

I limiti da rispettare

Nonostante l’apertura del Consiglio di Stato, restano dei paletti imprescindibili.

Le vetrate scorrevoli:

  • non devono trasformarsi in pareti stabili o isolanti;
  • non devono creare ambienti riscaldati o climatizzati assimilabili a stanze;
  • non devono essere fissate con opere murarie permanenti;
  • devono mantenere caratteristiche di leggerezza e reversibilità.

Se queste condizioni vengono meno, l’intervento non può più rientrare in edilizia libera e necessita di titolo abilitativo.

Prospettive future e possibili impatti

La decisione del Consiglio di Stato non solo riduce l’incertezza interpretativa, ma potrà avere anche riflessi sul mercato dell’edilizia leggera e delle forniture per esterni. Le aziende del settore, già in crescita grazie alla domanda di soluzioni flessibili per la gestione degli spazi outdoor, possono ora contare su una cornice normativa più chiara.

Sul piano giuridico, la sentenza potrebbe diventare un punto di riferimento per futuri contenziosi, contribuendo a uniformare l’applicazione della legge sul territorio nazionale.

Il chiarimento del Consiglio di Stato rappresenta un passaggio importante nel delicato equilibrio tra libertà del cittadino e necessità di controllo urbanistico. Pergotende e vetrate scorrevoli, se realizzate con criteri di leggerezza e reversibilità, non costituiscono nuove costruzioni e dunque rientrano nelle opere libere.

Una decisione che allinea la normativa alla realtà, riconoscendo l’evoluzione degli stili di vita e delle esigenze abitative, senza rinunciare alle regole fondamentali di tutela del territorio e dell’assetto urbano.

23 Agosto 2025
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