Kiss-cam e privacy: quando la viralità infrange il diritto alla riservatezza

Negli ultimi giorni, le immagini di due amanti ripresi dalla kiss-cam durante un concerto dei Coldplay hanno sollevato un acceso dibattito sulla privacy e sull’uso dei social media. Diventati virali senza il loro consenso, i due, entrambi sposati, sono stati identificati e esposti pubblicamente, dando vita a un caso emblematico di “privacy distrutta in diretta”.
In Consumerismo, abbiamo deciso di non rivelare i loro volti o nomi, poiché riteniamo che il diritto alla riservatezza debba prevalere sul voyeurismo collettivo. Tuttavia, questo episodio mette in luce interrogativi cruciali: è legale condividere immagini di persone riconoscibili durante eventi pubblici? Qual è il confine tra diritto di cronaca e violazione della privacy?
Con l’ascesa dei social media e l’uso diffuso di smartphone, è comune fotografare e condividere momenti da concerti, manifestazioni e altri eventi pubblici. Tuttavia, ci sono limiti legali che tutelano la privacy dei soggetti ritratti. La risposta non è semplice e dipende da vari fattori.
Le norme che regolano questo ambito includono il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) e la Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). Secondo il GDPR, l’immagine di una persona è un dato personale e la sua diffusione richiede generalmente il consenso dell’interessato. Pertanto, anche se una foto viene scattata in un contesto pubblico, la sua pubblicazione su internet è considerata un trattamento di dati personali che necessita di una base giuridica.
Esistono eccezioni, ad esempio quando si tratta di eventi pubblici o di interesse collettivo. In base all’articolo 97 della Legge sul diritto d’autore, non è necessario il consenso per le immagini di persone ritratte in modo accessorio in eventi pubblici, per immagini di attualità o per soggetti che rivestono un ruolo pubblico. Tuttavia, se il soggetto è ben identificabile, la pubblicazione senza consenso può costituire una violazione della privacy.
In queste circostanze, la persona ritratta ha il diritto di chiedere la rimozione dell’immagine, un risarcimento danni, o un intervento del Garante per la protezione dei dati personali. La libertà di scattare fotografie durante eventi pubblici non coincide con la libertà di condividerle online, specialmente quando questo porta alla diffusione di dati personali altrui.
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